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Divisione della casa coniugale

Giugno 20, 2023by studioferraris
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Divisione casa coniugale: Cassazione 19 ottobre 2021, n. 28871 e immobile assegnato ad un coniuge

Divisione della casa coniugale assegnata ad un coniuge. La questione posta nella sentenza di Cassazione 19 ottobre 2021, n. 28871 era proprio quella anticipata: tale questione “consiste nello stabilire se – in sede di divisione di un immobile in comproprietà di due coniugi legalmente separati, già destinato a residenza familiare e, per tale ragione, assegnato, in sede di separazione, al coniuge affidatario della prole – occorra tenere conto della diminuzione del valore commerciale del cespite conseguente alla presenza sul medesimo del diritto di godimento del coniuge affidatario della prole pure nel caso in cui la divisione si realizzi mediante assegnazione a quest’ultimo della proprietà dell’intero immobile, con conguaglio in favore del comproprietario” (Cassazione 19 ottobre 2021, n. 28871 su Divisione della casa coniugale assegnata ad un coniuge).

Casa coniugale divisione giudiziale: i diversi orientamenti sulla considerazione dell’assegnazione dell’immobile ad un coniuge

Divisione casa coniugale: la sentenza Cassazione 19 ottobre 2021, n. 28871 ha rimesso la questione alle Sezioni Unite, dando atto dell’esistenza di due orientamenti diversi sulla divisione giudiziale della casa coniugale assegnata ad un coniuge e, in particolare, sulla necessità o meno di tenere conto della diminuzione del valore commerciale dell’immobile costituente casa coniugale, conseguente alla presenza sul medesimo del diritto di godimento del coniuge affidatario della prole.

Un primo orientamento su tale questione riguardante la divisione giudiziale della casa coniugale assegnata ad un coniuge è il seguente: “l’assegnazione del godimento della casa familiare in sede di separazione personale o divorzio dei coniugi non può formare oggetto di considerazione, in occasione della divisione dell’immobile in comproprietà tra i coniugi, al fine di determinare il valore di mercato del bene, qualora l’immobile venga attribuito al coniuge titolare del diritto al godimento sullo stesso; tale diritto, infatti, è attribuito nell’esclusivo interesse dei figli e non del coniuge affidatario cosicché, decurtandone il valore dalla stima del cespite, si realizzerebbe una indebita locupletazione a favore del medesimo coniuge affidatario, potendo egli, dopo la divisione, alienare il bene a terzi senza alcun vincolo e per il prezzo integrale; in tal senso si sono espresse Sez. I n. 11630 del 17/09/2001, Sez. II n. 27128 del 19/12/2014 (non massimata), Sez. II n. 17843 del 09/09/2016, Sez. II n. 33069 del 20/12/2018 (non massimata)” (Cassazione 19 ottobre 2021, n. 28871 su Divisione giudiziale della casa coniugale assegnata ad un coniuge).

Viceversa, sempre Cassazione 19 ottobre 2021, n. 28871 ricorda un secondo orientamento per il quale “l’assegnazione della casa familiare ad uno dei coniugi, cui l’immobile non appartenga in via esclusiva, instaura un vincolo (opponibile anche ai terzi per nove anni, e, in caso di trascrizione, senza limite di tempo) che oggettivamente comporta una decurtazione del valore della proprietà, totalitaria o parziaria, di cui è titolare l’altro coniuge, il quale da quel vincolo rimane astretto, come i suoi aventi causa, fino a quando il provvedimento non sia eventualmente modificato, sicchè nel giudizio di divisione se ne deve tenere conto indipendentemente dal fatto che il bene venga attribuito in piena proprietà all’uno o all’altro coniuge ovvero venduto a terzi; in tal senso si sono espresse Sez. H n. 20319 del 15/10/2004, Sez. II n. 8202 del 22/04/2016” (Cassazione 19 ottobre 2021, n. 28871 su Divisione della casa coniugale assegnata ad un coniuge).

Divisione della casa coniugale assegnata ad un coniuge: rimessione della questione alle Sezioni Unite

Proprio in relazione alla presenza di differenti orientamenti, è stata rimessa alle Sezioni Unite la questione della necessità o meno di tenere conto della diminuzione del valore commerciale dell’immobile costituente casa coniugale, conseguente alla presenza sul medesimo del diritto di godimento del coniuge affidatario della prole.

La sentenza Cassazione 19 ottobre 2021, n. 28871 sulla divisione della casa coniugale, al fine di giustificare la rimessione, evidenzia in particolare che

– “il segnalato contrasto è sostanzialmente sincronico; gli ultimi due precedenti massimati, infatti, esprimono orientamenti divergenti e risalgono entrambi al 2016;

– la questione oggetto di contrasto è di rilevante interesse pratico, presentandosi in molti casi di divisione giudiziale di un immobile in comproprietà tra coniugi che, in sede di separazione o di divorzio, abbia formato oggetto di assegnazione al coniuge affidatario della prole.

– il tema ha suscitato un ampio dibattito in dottrina, con posizioni anche molto divaricate;

– il contrasto, pur sviluppatosi prevalentemente all’interno della seconda sezione civile, coinvolge anche una pronuncia della prima sezione civile (capofila del primo dei due orientamenti sopra ricordati) e, del resto, la questione di diritto che ne forma oggetto, pur concernendo la materia della divisione (artt. 1116 e 720 c.c.), involge anche tematiche tipiche del diritto di famiglia”.

Divisione casa coniugale: Cassazione Sezioni Unite 9 giugno 2022 n. 18641

Recentemente sulla questione si è espressa Cassazione Sezioni Unite 9 giugno 2022 n. 18641.

In relazione all’ipotesi in cui sia il coniuge assegnatario dell’immobile ad acquistare il bene in sede di divisione Cassazione Sezioni Unite 9 giugno 2022 n. 18641 il valore dell’immobile da considerare è quello pieno: per Cassazione Sezioni Unite 9 giugno 2022 n. 18641, infatti, “va, quindi, affermato che l’attribuzione dell’immobile adibito a casa familiare in proprietà esclusiva dell’assegnatario in sede di divisione configura una causa automatica di estinzione (così si esprime testualmente la menzionata Cass. n. 33068/2018) del diritto di godimento con tale destinazione, che comporta il conferimento allo stesso immobile di un valore economico pieno corrispondente a quello venale di mercato” (Cassazione Sezioni Unite 9 giugno 2022 n. 18641 su Divisione della casa coniugale assegnata ad un coniuge).

Quindi “in definitiva, l’immobile attribuito in proprietà esclusiva al coniuge già assegnatario quale casa coniugale non può considerarsi decurtato di alcuna utilità, posto che la qualità di titolare del diritto dominicale e quella di titolare del diritto di godimento vengono a coincidere. Non si configura, in altri termini, alcun diritto altrui che limiti le facoltà di godimento del coniuge attributario dell’intero – e già assegnatario in quanto affidatario della prole – e sia, perciò, idoneo a comportare la diminuzione del valore di mercato del bene” (Cassazione Sezioni Unite 9 giugno 2022 n. 18641 su Divisione della casa coniugale assegnata ad un coniuge).

Per Cassazione Sezioni Unite 9 giugno 2022 n. 18641 su Divisione della casa coniugale assegnata ad un coniuge chiaramente ciò può avere un impatto economico sull’equilibrio che gli accordi o i provvedimenti avevano creato. Ma ciò non può essere rimediato attribuendo una diversa valutazione al bene ma, eventualmente, riconsiderando l’assegno di mantenimento: Cassazione Sezioni Unite 9 giugno 2022 n. 18641 su Divisione della casa coniugale assegnata ad un coniuge  indica infatti che “appurata in tale ipotesi l’insussistenza di un’incidenza sul valore venale del bene, non si può escludere – pur rimanendo tale aspetto attinente al solo profilo strettamente familiare – che il coniuge, divenuto titolare della proprietà esclusiva sull’intero bene all’esito delle operazioni divisionali, possa eventualmente chiedere l’adeguamento del contributo di mantenimento dei figli all’altro coniuge-genitore, in quanto nella determinazione del relativo assegno, pur venendo meno la componente inerente l’assegnazione della casa familiare, il genitore, non residente con i figli o non affidatario, rimane obbligato a soddisfare pro quota il diritto dei figli (minori o ancora non autosufficienti) a poter usufruire di un’adeguata abitazione (v. Cass., Sez. I, n. 16739/2020)” (Cassazione Sezioni Unite 9 giugno 2022 n. 18641 su Divisione della casa coniugale assegnata ad un coniuge).

Viceversa, nell’ipotesi in cui sia il coniuge non assegnatario dell’immobile ad acquistare l’immobile il valore deve essere decurtato in relazione alla presenza dell’assegnazione dell’altro coniuge, opponibile all’acquirente: “Di contro, nell’ipotesi in cui la comunione immobiliare venga sciolta a seguito della divisione giudiziale con l’attribuzione dell’immobile in proprietà esclusiva a favore del coniuge non assegnatario dello stesso quale casa coniugale (e non affidatario della prole), quest’ultimo si troverà in una situazione comparabile a quella del terzo acquirente dell’intero (a seguito di aggiudicazione in esito al procedimento divisionale, con le relative valutazioni del caso ad opera dell’ausiliario tecnico del giudice), ovvero diventerà titolare di un diritto di proprietà il cui valore dovrà essere decurtato dalla limitazione delle facoltà di godimento da correlare all’assegnazione dell’immobile al coniuge affidatario della prole, permanendo il relativo vincolo sullo stesso con i relativi effetti pregiudizievoli derivanti anche dalla sua trascrizione ed opponibilità ai terzi ai sensi dell’art. 2643 c.c.” (Cassazione Sezioni Unite 9 giugno 2022 n. 18641 su Divisione della casa coniugale assegnata ad un coniuge).